STATUTO DEL CENTRO STUDI
ASSOCIAZIONE
'PROGETTO VIBO VALENTIA'
CENTRO STUDI E RICERCHE DI SVILUPPO URBANO
STATUTO
Art. 1 (Natura)
II "Centro studi e ricerche PROGETTO VIBO VALENTIA" (di seguito “Centro”) è un’associazione e organizzazione no profit semplice, ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria. Il Centro ha sede in Vibo Valentia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, purché non sia trasferita fuori dal Comune di Vibo Valentia.
È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci, comunicando tempestivamente il trasferimento della sede legale presso i registri nei quali l’associazione è iscritta. Inoltre, potranno essere istituite sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci del Centro e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi del codice civile.
Art.2 (Finalità)
II Centro ha lo scopo di ideare e promuovere ogni iniziativa volta a determinare la crescita economica e occupazionale della città di Vibo Valentia e del suo hinterland, mediante progetti che rendano sempre più avanzata la qualità di vita del territorio, valorizzandone tutte le risorse culturali, storiche, artistiche, architettoniche, urbanistiche e archeologiche, anche attraverso studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche, economiche, politiche, urbanistiche, architettoniche, sociali e imprenditoriali. In tale ambito, il Centro contribuisce alle dinamiche ed all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per la comunità cittadina di Vibo Valentia e del suo hinterland provinciale. A tal fine il Centro opera come organismo culturale e di indagine in grado di offrire strumenti di riflessione e di approfondimento caratterizzati da rigore scientifico e da pluralità di orientamenti. Svolge anche la funzione di volano sociale, politico ed economico promuovendo iniziative di sviluppo territoriale in ambito comunale ed intercomunale. Inoltre, si propone di realizzare direttamente iniziative di sviluppo e crescita economica mediante l’acquisizione, anche in concessione, di beni da destinare a finalità di interesse pubblico, anche realizzando strutture a servizio dell’interesse collettivo della cittadinanza e di tutte le imprese ricadenti nel territorio comunale e intercomunale di Vibo Valentia.
Art. 3 (Attività)
Il Centro persegue le proprie finalità mediante:
a) la promozione e l'organizzazione di congressi, convegni, meeting, seminari, corsi ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale e di aggiornamento professionale nonché momenti formativi di varia natura;
b) la promozione e l’organizzazione di eventi in ogni campo delle attività produttive, dalla moda alle iniziative fieristiche, dalle presentazioni commerciali
c) la promozione e l’organizzazione di mostre, festival e di eventi periodici dedicati all’arte figurativa e plastica, al cinema e al teatro, alla musica e alla fotografia, alla gastronomia e all’architettura e a tutte le espressioni dell’arte contemporanea;
d) l’acquisizione, anche in concessione, di beni pubblici e privati da destinare a finalità pubbliche e ad ospitare ogni genere di eventi a beneficio dei cittadini e delle imprese;
e) la realizzazione di iniziative di project financing;
f) la cura e la pubblicazione di volumi e periodici;
g) la realizzazione di ricerche;
h) la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali e internazionali;
i) l’organizzazione di conviviali e cene sociali;
j) la promozione di attività pedagogica e di sensibilizzazione nelle scuole medie e superiori;
k) la creazione di rapporti di collaborazione e sinergia con università, istituti di ricerca, altri enti aventi finalità scientifiche e culturali;
l) la promozione della pubblicazione di documenti d’approfondimento sui temi dello sviluppo urbano e culturale;
m) la promozione della pubblicazione di opere scientifiche e divulgative;
n) l’organizzazione di concorsi per l’assegnazione di borse di studio;
o) l'adozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire le finalità di cui all'art. 2.
Il Centro, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si potrà avvalere della collaborazione di società e/o istituzioni pubbliche e private di comprovata esperienza, mediante apposite convenzioni e/o accordi che verranno stipulati.
Art. 4 (Soci)
Possono essere soci del Centro associazioni culturali, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché persone fisiche, che ne condividono le finalità istituzionali.
Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di "socio istituzionale", a tutti gli altri la qualifica di "socio ordinario" e “socio onorario”.
Art. 5 (Ammissione, recesso e decadenza)
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei presenti. Il socio può sempre recedere con le modalità e i termini previsti dall' art.24, secondo comma, del codice civile.
La decadenza dalla qualità di socio è deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza di due terzi dei presenti, in caso di grave violazione delle norme del presente statuto e su relazione motivata del Consiglio direttivo. Il recesso o la decadenza dalla qualità di socio non conferiscono diritti sul patrimonio del Centro.
Art. 6 (Quota sociale)
I soci istituzionali e ordinari sono tenuti a contribuire alle finanze del Centro mediante il versamento della quota associativa annua. L'importo delle quote sociali è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in misura differenziata per le diverse categorie di soci, con il medesimo atto di approvazione del bilancio di previsione.
Art. 7 (Soci onorari)
L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario, su proposta del Consiglio direttivo, a coloro che abbiano contribuito in maniera significativa al perseguimento delle finalità del Centro. La qualifica di socio onorario comporta il versamento di una quota annua più elevata di quella prevista per il socio ordinario, ovvero di un beneficio in favore del Centro di particolare rilevanza.
Art. 8 (Organi)
Sono organi del Centro:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Vice Presidente;
- la Segreteria di Presidenza;
- il Capo ufficio stampa;
- il Copywriter e il Visual Artist
- il Tesoriere;
- i Comitati territoriali e di quartiere;
- i Comitati di progetto;
- i Comitati scientifici;
- i Presidenti dei Comitati;
- i Presidenti di enti associativi aderenti.
Art. 9 (Composizione dell'Assemblea)
L'Assemblea è composta dai soci ordinari persone fisiche, dai soci onorari e da un rappresentante per ciascuno dei soci istituzionali e ordinari che non siano persone fisiche. Il socio, per poter partecipare all’assemblea, deve risultare in regola con gli adempimenti afferenti il versamento della quota sociale annuale.
Art. 10 (Competenze dell'Assemblea)
Compete all'Assemblea dei soci:
a) deliberare in materia statutaria;
b) deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei soci;
c) deliberare sulle quote di associazione;
d) adottare, su proposta del Consiglio direttivo, i regolamenti interni del Centro;
e) eleggere i componenti del Consiglio direttivo di propria spettanza;
f) approvare le linee di indirizzo delle attività del Centro;
g) approvare il bilancio di previsione corredato dal programma delle attività ed il conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine alla attività svolta;
h) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio direttivo ritenga di sottoporre al suo esame;
i) eleggere il Presidente.
Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea)
La convocazione dei soci per l'Assemblea deve essere fatta dal Presidente attraverso e-mail, con comunicazione che risulti trasmessa almeno 10 giorni prima della data di convocazione e che contenga all'ordine del giorno l'indicazione degli argomenti da discutere. In caso di urgenza la convocazione è fatta con messaggio telefonico o altro mezzo digitale idoneo ed il termine è ridotto a cinque giorni.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci o di almeno tre membri del Consiglio direttivo il Presidente convoca assemblee straordinarie, da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.
Sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie debbono essere inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei soci o da due membri del Consiglio direttivo.
Art. 12 (Deliberazioni dell'Assemblea)
In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate quando sia presente almeno la metà più uno dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni in materia statutaria e quelle relative alla decadenza dalla qualità di socio devono essere approvate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, per delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può ricevere più di una delega.
Art. 13 (Presidente)
II Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, sovrintende e coordina l'attività del Centro assicurando la realizzazione degli indirizzi e dei programmi.
Il Presidente, in caso di necessità, può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili concernenti le attività del Centro. In tale ipotesi, egli è tenuto a riferire e a sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo, nella prima riunione utile successiva, le determinazioni assunte.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente il Consiglio direttivo.
Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.
Art. 14 (Composizione e durata del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si compone di minimo cinque membri e massimo venti, di cui tre/dodici eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci del Centro e due/otto nominati dal Presidente.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Qualora uno o più componenti cessino dalla carica, il Presidente pone sollecitamente in essere le necessarie procedure per la sostituzione, mediante convocazione dell'Assemblea. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e il Presidente provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- il Tesoriere;
- i Comitati territoriali e di quartiere;
- i Comitati di progetto;
- i Comitati scientifici;
- i Presidenti dei Comitati;
- i Presidenti di enti associativi aderenti.
Art. 9 (Composizione dell'Assemblea)
L'Assemblea è composta dai soci ordinari persone fisiche, dai soci onorari e da un rappresentante per ciascuno dei soci istituzionali e ordinari che non siano persone fisiche. Il socio, per poter partecipare all’assemblea, deve risultare in regola con gli adempimenti afferenti il versamento della quota sociale annuale.
Art. 10 (Competenze dell'Assemblea)
Compete all'Assemblea dei soci:
a) deliberare in materia statutaria;
b) deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei soci;
c) deliberare sulle quote di associazione;
d) adottare, su proposta del Consiglio direttivo, i regolamenti interni del Centro;
e) eleggere i componenti del Consiglio direttivo di propria spettanza;
f) approvare le linee di indirizzo delle attività del Centro;
g) approvare il bilancio di previsione corredato dal programma delle attività ed il conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine alla attività svolta;
h) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio direttivo ritenga di sottoporre al suo esame;
i) eleggere il Presidente.
Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea)
La convocazione dei soci per l'Assemblea deve essere fatta dal Presidente attraverso e-mail, con comunicazione che risulti trasmessa almeno 10 giorni prima della data di convocazione e che contenga all'ordine del giorno l'indicazione degli argomenti da discutere. In caso di urgenza la convocazione è fatta con messaggio telefonico o altro mezzo digitale idoneo ed il termine è ridotto a cinque giorni.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci o di almeno tre membri del Consiglio direttivo il Presidente convoca assemblee straordinarie, da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.
Sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie debbono essere inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei soci o da due membri del Consiglio direttivo.
Art. 12 (Deliberazioni dell'Assemblea)
In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate quando sia presente almeno la metà più uno dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni in materia statutaria e quelle relative alla decadenza dalla qualità di socio devono essere approvate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, per delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può ricevere più di una delega.
Art. 13 (Presidente)
II Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, sovrintende e coordina l'attività del Centro assicurando la realizzazione degli indirizzi e dei programmi.
Il Presidente, in caso di necessità, può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili concernenti le attività del Centro. In tale ipotesi, egli è tenuto a riferire e a sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo, nella prima riunione utile successiva, le determinazioni assunte.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente il Consiglio direttivo.
Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.
Art. 14 (Composizione e durata del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si compone di minimo cinque membri e massimo venti, di cui tre/dodici eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci del Centro e due/otto nominati dal Presidente.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Qualora uno o più componenti cessino dalla carica, il Presidente pone sollecitamente in essere le necessarie procedure per la sostituzione, mediante convocazione dell'Assemblea. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e il Presidente provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Nelle more della nomina, il Presidente adotta gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti e indifferibili.
Il Consiglio Direttivo decade se il Presidente non è più in carica.
Art. 15 (Competenze del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo costituisce l'organo di programmazione e di direzione delle attività del Centro. Compete al Consiglio direttivo l'adozione di ogni atto necessario o utile al perseguimento delle finalità statutarie, che non sia espressamente attribuito alla competenza di altri organi.
In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:
- predisporre regolamenti relativi alla organizzazione interna dei servizi del Centro e deliberare in ordine alle richieste dei comitati;
- deliberare annualmente sul programma del Centro da proporre all'assemblea e predisporre la relazione da presentare all'assemblea medesima sull'attività svolta;
- deliberare sulla costituzione ed il finanziamento di gruppi di studio e di ricerca cui affidare lo svolgimento di singole parti del programma;
- deliberare sull'organizzazione di convegni, seminari, corsi, nonché sulla partecipazione ad iniziative analoghe da altri promosse;
- deliberare sulla realizzazione di ricerche e sulla cura e pubblicazione di volumi e periodici;
- deliberare su compensi e rimborsi per gli organi interni e per gli eventuali collaboratori esterni;
- costituire le dotazioni di bilancio da assegnare agli organi di gestione del Centro;
- predisporre annualmente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- presentare all'approvazione dell'assemblea l'ammissione di nuovi soci e la decadenza dei soci che abbiano violato le norme dello Statuto;
- proporre all'assemblea la nomina di soci onorari;
- deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- elaborare e proporre modifiche dello Statuto da sottoporre all'assemblea;
- approvare la costituzione dei comitati e dei loro componenti;
- attuare le direttive ed i programmi deliberati dall'assemblea.
Art. 16 (Riunioni del Consiglio direttivo)
II Consiglio direttivo si riunisce di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente convoca altresì il Consiglio direttivo su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.
La convocazione deve essere fatta con l’uso di e-mail, con comunicazione che risulti essere stata trasmessa almeno cinque giorni prima della data di convocazione e deve contenere all'ordine del giorno l'indicazione degli argomenti da discutere.
In caso di urgenza la convocazione è fatta con altro mezzo idoneo e breve ed il termine è ridotto a tre giorni. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti oltre al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente.
Art. 17 (Deliberazioni del Consiglio direttivo)
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Art. 18 (Vicepresidente)
II Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, ovvero ogni qualvolta ne venga da questo delegato.
Art. 19 (Capo Ufficio Stampa, Copywriter e Visual Artist)
Il Capo Ufficio Stampa cura le relazioni pubbliche del Centro ed è anche il portavoce di tutti gli organi del Centro, con l’eccezione del Presidente che può espressamente delegarlo anche in questa funzione. In particolare: redige e divulga i comunicati stampa; cura le pagine social e i siti web; organizza e coordina le conferenze stampa; cura pubblicazioni speciali e periodiche; assume la direzione di eventuali testate giornalistiche del Centro.
Il Capo Ufficio Stampa è un giornalista o pubblicista iscritto all’albo ed è nominato dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo decade se il Presidente non è più in carica.
Art. 15 (Competenze del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo costituisce l'organo di programmazione e di direzione delle attività del Centro. Compete al Consiglio direttivo l'adozione di ogni atto necessario o utile al perseguimento delle finalità statutarie, che non sia espressamente attribuito alla competenza di altri organi.
In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:
- predisporre regolamenti relativi alla organizzazione interna dei servizi del Centro e deliberare in ordine alle richieste dei comitati;
- deliberare annualmente sul programma del Centro da proporre all'assemblea e predisporre la relazione da presentare all'assemblea medesima sull'attività svolta;
- deliberare sulla costituzione ed il finanziamento di gruppi di studio e di ricerca cui affidare lo svolgimento di singole parti del programma;
- deliberare sull'organizzazione di convegni, seminari, corsi, nonché sulla partecipazione ad iniziative analoghe da altri promosse;
- deliberare sulla realizzazione di ricerche e sulla cura e pubblicazione di volumi e periodici;
- deliberare su compensi e rimborsi per gli organi interni e per gli eventuali collaboratori esterni;
- costituire le dotazioni di bilancio da assegnare agli organi di gestione del Centro;
- predisporre annualmente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- presentare all'approvazione dell'assemblea l'ammissione di nuovi soci e la decadenza dei soci che abbiano violato le norme dello Statuto;
- proporre all'assemblea la nomina di soci onorari;
- deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- elaborare e proporre modifiche dello Statuto da sottoporre all'assemblea;
- approvare la costituzione dei comitati e dei loro componenti;
- attuare le direttive ed i programmi deliberati dall'assemblea.
Art. 16 (Riunioni del Consiglio direttivo)
II Consiglio direttivo si riunisce di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente convoca altresì il Consiglio direttivo su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.
La convocazione deve essere fatta con l’uso di e-mail, con comunicazione che risulti essere stata trasmessa almeno cinque giorni prima della data di convocazione e deve contenere all'ordine del giorno l'indicazione degli argomenti da discutere.
In caso di urgenza la convocazione è fatta con altro mezzo idoneo e breve ed il termine è ridotto a tre giorni. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti oltre al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente.
Art. 17 (Deliberazioni del Consiglio direttivo)
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Art. 18 (Vicepresidente)
II Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, ovvero ogni qualvolta ne venga da questo delegato.
Art. 19 (Capo Ufficio Stampa, Copywriter e Visual Artist)
Il Capo Ufficio Stampa cura le relazioni pubbliche del Centro ed è anche il portavoce di tutti gli organi del Centro, con l’eccezione del Presidente che può espressamente delegarlo anche in questa funzione. In particolare: redige e divulga i comunicati stampa; cura le pagine social e i siti web; organizza e coordina le conferenze stampa; cura pubblicazioni speciali e periodiche; assume la direzione di eventuali testate giornalistiche del Centro.
Il Capo Ufficio Stampa è un giornalista o pubblicista iscritto all’albo ed è nominato dal Presidente.
Il Copywriter è una carica associata a quella del Capo Ufficio Stampa: cura i contenuti testuali della comunicazione. Opera a stretto contatto con il Visual Artist.
Il Visual Artist è un esperto nella produzione di immagini ed espressioni visuali: cura i testi fotografici e video delle attività del Centro e i reportage di ricerca. Opera a stretto contatto con il Copywriter.
Art. 20 (Segreteria di Presidenza)
La Segreteria di Presidenza è un organo consultivo e organizzativo che coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. La Segreteria è costituita dal Capo Ufficio Stampa, dal Tesoriere, da consulenti di varie discipline e da addetti di segreteria in numero determinato dal Presidente.
Art. 20 (Segreteria di Presidenza)
La Segreteria di Presidenza è un organo consultivo e organizzativo che coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. La Segreteria è costituita dal Capo Ufficio Stampa, dal Tesoriere, da consulenti di varie discipline e da addetti di segreteria in numero determinato dal Presidente.
Eventuali compensi sono proposti dal Presidente alla deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il Centro può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra il Centro e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal centro stesso. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
Il Centro può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra il Centro e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal centro stesso. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
Per l’attività di studio, approfondimento e ricerca il Centro potrà avvalersi dell’opera di ricercatori. In tale caso, il numero dei ricercatori è stabilito tempo per tempo dal Consiglio Direttivo.
Il Centro potrà avvalersi, per il perseguimento delle finalità sociali, di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il Centro potrà avvalersi, per il perseguimento delle finalità sociali, di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dal Centro soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Centro stesso mediante regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Centro.
Eventuali volontari di cui dovesse avvalersi l’Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Il Centro risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Il Centro può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.
Le convenzioni tra il Centro ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Il Centro risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Il Centro può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.
Le convenzioni tra il Centro ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede del Centro.
Art. 21 (Tesoriere)
Il Tesoriere amministra il patrimonio del Centro compiendo tutte le operazioni deliberate dal Consiglio Direttivo in entrata e in uscita, finanziarie e bancarie; propone gli investimenti e redige le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi.
Art. 21 (Tesoriere)
Il Tesoriere amministra il patrimonio del Centro compiendo tutte le operazioni deliberate dal Consiglio Direttivo in entrata e in uscita, finanziarie e bancarie; propone gli investimenti e redige le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi.
È coadiuvato dal Comitato di Presidenza.
Le sue funzioni e deleghe operative, da esercitarsi in stretta collaborazione con il Presidente del Centro, sono previste nel dettaglio da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 22 (Comitati territoriali e di quartiere)
I Comitati territoriali sono un’emanazione del Centro costituiti da associati interessati a occuparsi in modo prevalente di una porzione omogenea del territorio comunale ovvero di un quartiere. In ordine a questo, ogni Comitato studia e propone al Centro iniziative specifiche di tutela e valorizzazione, di sviluppo e d’innovazione di un territorio o di un quartiere, con particolare riferimento alla risoluzione di criticità e per la migliore qualità della vita degli abitanti ricadenti in tali aree.
I Comitati sono liberamente organizzati in Assemblee deliberative e sono coordinati dai Presidenti dei Comitati.
Le proposte e le iniziative dei Comitati sono approvate dal Consiglio Direttivo e assunte tra i progetti sostenuti dal Centro.
Art. 23 (Comitati di progetto)
I Comitati di progetto sono un’emanazione del Centro costituiti da associati interessati a occuparsi in modo prevalente di specifiche iniziative in materie afferenti la valorizzazione e lo sviluppo armonioso della città, anche in riferimento a criticità e degrado afferenti l’intero sistema urbano.
Le iniziative riguardano la cultura e i lavori pubblici, i servizi sociali e l’istruzione, il commercio e il turismo, il patrimonio e l’urbanistica, le reti e la mobilità, la sicurezza e l’ambiente. E ogni altra materia importante che risulti vissuta e gestita con disattenzione o indifferenza dalle istituzioni pubbliche.
I Comitati sono liberamente organizzati in Assemblee deliberative e sono coordinati dai Presidenti dei Comitati.
Le proposte e le iniziative dei Comitati sono approvate dal Consiglio Direttivo e assunte tra i progetti sostenuti dal Centro.
Art. 24 (Comitati scientifici)
I Comitati scientifici sono un’emanazione del Centro costituito da associati interessati a occuparsi in modo prevalente di temi specialistici e di progetti speciali che richiedono particolari e comprovate competenze.
I Comitati scientifici sono coordinati dal Presidente del Centro o da un suo delegato prescelto tra le figure costituenti gli organi del Centro medesimo.
I Comitati scientifici assumono anche funzioni di consulenza sugli indirizzi dell’attività di ricerca del Centro, contribuendo anche a garantirne il rigore.
Art. 25 (Presidenti dei Comitati Territoriali di quartiere e di progetto)
I Presidenti dei Comitati sono i rappresentanti delle Assemblee dei Comitati stessi dalle quali sono eletti a maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti.
I Presidenti pianificano e organizzano, assieme alle Assemblee, le iniziative ritenute utili e approvate dal Consiglio Direttivo presso il quale sono chiamate a illustrarle.
Possono avvalersi della Segreteria della Presidenza per gestire il lavoro necessario al conseguimento degli obiettivi afferenti la costituzione dei Comitati.
Art. 26 (Compensi, gettoni di presenza e rimborsi)
Tutte le cariche sono a titolo gratuito e si esercitano per scelta volontaria sancita all’atto della nomina in apposito verbale.
Spetta ai componenti degli organi il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei loro incarichi associativi.
Apposito regolamento determina anche le modalità di rinuncia a eventuali compensi, gettoni e rimborsi in favore del patrimonio del Centro.
Art. 27 (Patrimonio)
II patrimonio del Centro è costituito dai beni mobili e immobili, da concessioni e da diritti immateriali su opere dell'ingegno comunque appartenenti al Centro, anche a seguito di acquisti, trasferimenti, accettazione di eredità e donazioni.
Art. 28 (Entrate)
Costituiscono entrate del Centro:
a) i contributi ordinari, straordinari e a carattere occasionale erogati da enti pubblici e privati, organismi internazionali e dallo Stato, da associazioni e da privati, finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
b) le quote sociali;
c) i proventi derivanti da attività speculative, iniziative imprenditoriali, editoriali, da eventi periodici di qualsiasi tipologia, da ricerche e da prestazioni di attività a favore di terzi, nonché dalla vendita di pubblicazioni; e gadget;
d) i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
e) le rendite patrimoniali.
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da prestazioni afferenti beni gestiti in concessione;
g) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), del D.Lgs. n. 117/2017;
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci e a figure di gestione, a coloro che a qualsiasi titolo operino per il Centro o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore del Centro, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
Art. 29 (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Consiglio direttivo sottopone il bilancio preventivo, unitamente al programma annuale di attività, all'esame dell'Assemblea, che li approva entro il 20 Settembre.
Il Consiglio direttivo sottopone il conto consuntivo, unitamente alla relazione sull'attività svolta, all'esame dell'Assemblea, che li approva entro il 20 Gennaio.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere depositati nella sede del Centro almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
Art. 30 (Scioglimento)
Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, conseguente allo scioglimento del Centro, il patrimonio del medesimo viene interamente devoluto secondo disposizioni del Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento non conferisce ai soci diritti sul patrimonio del Centro.
Art. 31 (Norme finali)
L'Assemblea provvede ad eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo di propria competenza nella prima seduta, per autoconvocazione.
Nella prima seduta di insediamento del Consiglio Direttivo, il Presidente comunica la nomina del Vicepresidente, del Capo Ufficio Stampa e del Tesoriere.
Per tutto quanto non sia stato previsto dallo Statuto, si demanda al Consiglio Direttivo l’emanazione di Regolamenti funzionali.
Le sue funzioni e deleghe operative, da esercitarsi in stretta collaborazione con il Presidente del Centro, sono previste nel dettaglio da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 22 (Comitati territoriali e di quartiere)
I Comitati territoriali sono un’emanazione del Centro costituiti da associati interessati a occuparsi in modo prevalente di una porzione omogenea del territorio comunale ovvero di un quartiere. In ordine a questo, ogni Comitato studia e propone al Centro iniziative specifiche di tutela e valorizzazione, di sviluppo e d’innovazione di un territorio o di un quartiere, con particolare riferimento alla risoluzione di criticità e per la migliore qualità della vita degli abitanti ricadenti in tali aree.
I Comitati sono liberamente organizzati in Assemblee deliberative e sono coordinati dai Presidenti dei Comitati.
Le proposte e le iniziative dei Comitati sono approvate dal Consiglio Direttivo e assunte tra i progetti sostenuti dal Centro.
Art. 23 (Comitati di progetto)
I Comitati di progetto sono un’emanazione del Centro costituiti da associati interessati a occuparsi in modo prevalente di specifiche iniziative in materie afferenti la valorizzazione e lo sviluppo armonioso della città, anche in riferimento a criticità e degrado afferenti l’intero sistema urbano.
Le iniziative riguardano la cultura e i lavori pubblici, i servizi sociali e l’istruzione, il commercio e il turismo, il patrimonio e l’urbanistica, le reti e la mobilità, la sicurezza e l’ambiente. E ogni altra materia importante che risulti vissuta e gestita con disattenzione o indifferenza dalle istituzioni pubbliche.
I Comitati sono liberamente organizzati in Assemblee deliberative e sono coordinati dai Presidenti dei Comitati.
Le proposte e le iniziative dei Comitati sono approvate dal Consiglio Direttivo e assunte tra i progetti sostenuti dal Centro.
Art. 24 (Comitati scientifici)
I Comitati scientifici sono un’emanazione del Centro costituito da associati interessati a occuparsi in modo prevalente di temi specialistici e di progetti speciali che richiedono particolari e comprovate competenze.
I Comitati scientifici sono coordinati dal Presidente del Centro o da un suo delegato prescelto tra le figure costituenti gli organi del Centro medesimo.
I Comitati scientifici assumono anche funzioni di consulenza sugli indirizzi dell’attività di ricerca del Centro, contribuendo anche a garantirne il rigore.
Art. 25 (Presidenti dei Comitati Territoriali di quartiere e di progetto)
I Presidenti dei Comitati sono i rappresentanti delle Assemblee dei Comitati stessi dalle quali sono eletti a maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti.
I Presidenti pianificano e organizzano, assieme alle Assemblee, le iniziative ritenute utili e approvate dal Consiglio Direttivo presso il quale sono chiamate a illustrarle.
Possono avvalersi della Segreteria della Presidenza per gestire il lavoro necessario al conseguimento degli obiettivi afferenti la costituzione dei Comitati.
Art. 26 (Compensi, gettoni di presenza e rimborsi)
Tutte le cariche sono a titolo gratuito e si esercitano per scelta volontaria sancita all’atto della nomina in apposito verbale.
Spetta ai componenti degli organi il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei loro incarichi associativi.
Apposito regolamento determina anche le modalità di rinuncia a eventuali compensi, gettoni e rimborsi in favore del patrimonio del Centro.
Art. 27 (Patrimonio)
II patrimonio del Centro è costituito dai beni mobili e immobili, da concessioni e da diritti immateriali su opere dell'ingegno comunque appartenenti al Centro, anche a seguito di acquisti, trasferimenti, accettazione di eredità e donazioni.
Art. 28 (Entrate)
Costituiscono entrate del Centro:
a) i contributi ordinari, straordinari e a carattere occasionale erogati da enti pubblici e privati, organismi internazionali e dallo Stato, da associazioni e da privati, finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
b) le quote sociali;
c) i proventi derivanti da attività speculative, iniziative imprenditoriali, editoriali, da eventi periodici di qualsiasi tipologia, da ricerche e da prestazioni di attività a favore di terzi, nonché dalla vendita di pubblicazioni; e gadget;
d) i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
e) le rendite patrimoniali.
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da prestazioni afferenti beni gestiti in concessione;
g) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), del D.Lgs. n. 117/2017;
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci e a figure di gestione, a coloro che a qualsiasi titolo operino per il Centro o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore del Centro, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
Art. 29 (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Consiglio direttivo sottopone il bilancio preventivo, unitamente al programma annuale di attività, all'esame dell'Assemblea, che li approva entro il 20 Settembre.
Il Consiglio direttivo sottopone il conto consuntivo, unitamente alla relazione sull'attività svolta, all'esame dell'Assemblea, che li approva entro il 20 Gennaio.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere depositati nella sede del Centro almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
Art. 30 (Scioglimento)
Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, conseguente allo scioglimento del Centro, il patrimonio del medesimo viene interamente devoluto secondo disposizioni del Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento non conferisce ai soci diritti sul patrimonio del Centro.
Art. 31 (Norme finali)
L'Assemblea provvede ad eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo di propria competenza nella prima seduta, per autoconvocazione.
Nella prima seduta di insediamento del Consiglio Direttivo, il Presidente comunica la nomina del Vicepresidente, del Capo Ufficio Stampa e del Tesoriere.
Per tutto quanto non sia stato previsto dallo Statuto, si demanda al Consiglio Direttivo l’emanazione di Regolamenti funzionali.